Una scienza affidabile
L'indipendenza è uno dei valori cruciali dell'EFSA. Come prescritto dalla sua strategia l'Autorità s’impegna a salvaguardare l'indipendenza dei propri esperti, metodi e dati da qualsiasi indebita influenza esterna e a dotarsi dei necessari meccanismi per raggiungere tale obiettivo.
L’Autorità adotta un corposo pacchetto di misure e prassi operative onde salvaguardare l’indipendenza della propria attività scientifica ed evitare conflitti di interesse. Tutto ciò viene illustrato nella politica di indipendenza dell'EFSA, aggiornata nel giugno 2024. L’EFSA attua questa politica tramite una serie di norme poste nella Decisione sulla gestione di conflitti di interesse.
Buone prassi di valutazione del rischio
L’EFSA ha sviluppato un insieme completo di buone prassi di valutazione del rischio Campo specialistico della scienza applicata che comporta la disamina di dati e studi scientifici per valutare i rischi associati a determinati pericoli. Si articola in quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione e caratterizzazione del rischio che guidano l’operato del suo comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici. Il comitato scientifico ha inoltre adottato una serie di raccomandazioni circa la trasparenza nella valutazione del rischio per garantire la massima trasparenza del proprio operato. Per maggiori informazioni vedere qui.
Tutti i pareri scientifici conclusivi adottati dal comitato scientifico e dai gruppi di esperti scientifici sono il risultato di deliberazioni e decisioni collegiali in cui ogni membro ha la medesima voce in capitolo. Di conseguenza nessun singolo esperto può influenzare indebitamente le decisioni del gruppo.
Divergenza scientifica
Prima dell’avvio di ogni lavoro scientifico, l'EFSA adotta una serie di misure per garantirsi di non duplicare analogo lavoro svolto da altri organismi. In particolare scambia informazioni sulla pianificazione delle attività di valutazione del rischio con il suo foro consultivo, composto da rappresentanti degli Stati membri, tramite il portale OpenEFSA e una banca dati contenente la pianificazione delle attività di valutazione del rischio degli Stati membri.
L'EFSA si preoccupa inoltre di individuare il più precocemente possibile ogni potenziale divergenza scientifica tra i suoi pareri e quelli degli Stati membri o di altri organismi nazionali/regionali/internazionali. Nel caso in cui vengano individuate divergenze del genere, l'EFSA mette in atto una apposita procedura per chiarire e/o risolvere le questioni controverse. Ciò è ben descritto all'articolo 30 del regolamento istitutivo dell'EFSA e in una serie di linee guida sulle buone prassi curate dal foro consultivo.
Selezione degli esperti scientifici esterni
I membri del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei relativi gruppi di lavoro, nonché gli altri consulenti esterni che contribuiscono all’attività dell’EFSA, sono scelti in base alla loro esperienza e competenza scientifica secondo criteri obiettivi e trasparenti. Nel corso della procedura di selezione gli interessi dichiarati dai candidati vengono vagliati attentamente onde prevenire eventuali conflitti di interesse (vedi sotto).
Gestione dei conflitti di interesse
L'EFSA vaglia sistematicamente le informazioni fornite da ciascun esperto nella propria dichiarazione degli interessi (DoI) stabilendo se un interesse dichiarato dia adito o meno a conflitto. La procedura di vaglio delle DoI è coordinata dal servizio giuridico dell'EFSA.
Nel giugno 2024 il consiglio di amministrazione dell'EFSA ha approvato l’aggiornamento della politica di indipendenza, che inasprisce ulteriormente le modalità con cui l'Autorità gestisce gli interessi dei suoi esperti scientifici e di tutti i professionisti con cui collabora.
Le caratteristiche principali di tale politica sono descritte in questa scheda informativa.
Il 27 marzo 2025 l'EFSA ha adottato le norme attuative aggiornate di cui alla decisione sulla gestione dei conflitti di interesse.
Oltre alle restrizioni senza condizione che si applicano a soggetti assunti alle dipendenze di "industrie alimentari" o titolari di investimenti finanziari in aziende del settore alimentare, la valutazione di una DoI tiene conto degli interessi dichiarati dall'esperto anche in rapporto al mandato del gruppo in questione. I criteri di valutazione per ciascuna attività sono descritti in modo trasparente nell'allegato alla decisione EFSA sulla gestione dei conflitti di interesse.
Terminato il vaglio di ciascuna DoI, l'EFSA decide se la persona sia autorizzata o meno a partecipare al gruppo scientifico pertinente e, in caso affermativo, in che ruolo (ad esempio come presidente/vicepresidente o membro di un gruppo scientifico o di un gruppo di lavoro).
Oltre a questa periodica disamina degli interessi dichiarati, due volte l'anno l'EFSA rivede un campione rappresentativo delle DoI già controllate per verificarne completezza e aderenza alle norme dell'EFSA.
Se si ravvisa che un esperto abbia omesso informazioni importanti che avrebbero portato all'individuazione di un conflitto di interesse (CoI), l'EFSA può avviare una procedura di "infrazione delle norme", che può portare all'adozione di una o più misure nei confronti dell’esperto in questione. Se una di tali misure viene applicata, l'EFSA conduce una revisione della produzione scientifica a cui l'esperto ha contribuito per chiarire se e in quale misura tale esperto abbia influenzato il contenuto dell’atto scientifico.
Gli esiti di tali procedure vengono comunicati al consiglio di amministrazione e, dal 2019, l'EFSA pubblica anche relazioni annuali sull'indipendenza.
Dichiarazioni degli interessi
Tutti i membri del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei gruppi di lavoro sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione d’impegno, che comporta anche l’obbligo ad agire in modo indipendente e a fornire una dichiarazione degli interessi su base annuale (ADoI) per ogni gruppo dell’EFSA di cui fanno parte.
Gli esperti sono tenuti a presentare un’ADoI prima di aderire al gruppo scientifico pertinente e ad aggiornarla almeno una volta all'anno o non appena emerga un nuovo interesse o ne venga modificato uno già dichiarato.
Un’ADoI contiene i dettagli delle attività in corso e degli ultimi cinque anni, classificati secondo le seguenti categorie:
- Investimenti finanziari
- Ruolo dirigenziale
- Impieghi
- Consulenza occasionale
- Appartenenza a organismi scientifici consultivi
- Finanziamenti alla ricerca
- Diritti di proprietà intellettuale
- Appartenenza o affiliazioni di altro genere
- Altri interessi del caso.
Gli esperti sono inoltre tenuti a dichiarare a voce eventuali interessi supplementari all'inizio di ogni riunione a cui partecipano. Se un interesse viene dichiarato a voce, i membri del personale dell'EFSA lo esaminano e, se viene individuato un CoI, vietano all'esperto di prendere parte alla discussione. Le DoI rese oralmente e l’esito del vaglio o le misure adottate per prevenire il verificarsi di un CoI individuato sono riportati e documentati nel verbale di ciascuna riunione.
Personale dell'EFSA
Il personale dell'EFSA è tenuto ad agire nell'interesse pubblico ed è soggetto a numerosi obblighi previsti dallo Statuto del personale UE, applicabile a tutti i dipendenti pubblici impiegati da istituzioni, organismi o agenzie dell'UE, compreso quello di agire in modo imparziale, con integrità, di evitare conflitti di interesse e di segnalarli non appena emergano. L'EFSA organizza periodiche sessioni di sensibilizzazione del personale per promuovere una cultura interna che non tolleri parzialità.
L'EFSA richiede ai candidati che facciano domanda per un posto vacante, nonché ai suoi agenti e funzionari di compilare un’ADoI, che viene sottoposta a vaglio prima dell’assunzione e garantisce che i membri del personale non siano assegnati a progetti in cui siano stati individuati conflitti di interesse. Di propria iniziativa, anche se non vi è prescrizione di legge, l'EFSA pubblica sul proprio sito Internet le ADoI dei suoi dirigenti apicali.
Procedure di appalto e assegnazione di contributi finanziari
Le procedure pubbliche di appalto dell'EFSA prevedono che ogni persona fisica incaricata di svolgere i compiti previsti dal contratto, nonché gli offerenti o i soggetti richiedenti contributi, presentino una dichiarazione dei propri interessi (DoI).
L'EFSA esamina le DoI presentate e valuta se gli interessi dichiarati diano adito a conflitto, in conformità alla decisione sulla gestione dei conflitti di interesse e ai criteri descritti nell'Allegato 2 della decisione. Se viene individuato un conflitto di interessi (CoI) e il contraente non è in grado di attenuarlo, egli sarà escluso dal processo.
Per quanto riguarda le procedure di assegnazione di contributi finanziari, le persone appartenenti a organizzazioni designate dagli Stati membri (organizzazioni ex articolo 36) sono soggette agli stessi requisiti di trasparenza e indipendenza dei membri dei gruppi scientifici dell'EFSA, in rapporto alle attività svolte.
Documenti
- Rules on selection, appointment and operations of the Scientific Committee, Scientific Panels and of their Working Groups
- Deloitte 2017 ex post evaluation on EFSA’s policy on independence and scientific decision making processes
- Ex post evaluation of the Policy on Independence of the European Food Safety Authority