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L’EFSA pubblica una valutazione del rischio di BSE/TSE in relazione all’impiego di emoderivati essiccati di origine bovina nei mangimi destinati ai pesci di allevamento

L’EFSA ha condotto una valutazione del rischio Campo specialistico della scienza applicata che comporta la disamina di dati e studi scientifici per valutare i rischi associati a determinati pericoli. Si articola in quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione e caratterizzazione del rischio di BSE/TSE dei composti contenenti emoderivati essiccati di origine bovina che sono impiegati come integratori proteici nei mangimi per pesci di allevamento, una pratica attualmente vietata nell’UE. Il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell’EFSA ha concluso che i dati attualmente a disposizione non sono sufficienti per quantificare il livello del rischio di BSE per la salute animale o umana derivante dall’uso di emoderivati di origine bovina nell’alimentazione dei pesci di allevamento. Inoltre il gruppo ha affermato che, in linea con quanto contenuto in un precedente parere dell’EFSA del 2004, anche la pratica consistente nello stordimento e nella macellazione dei capi bovini potrebbe causare la contaminazione del sangue raccolto da piccole quantità di materiale infettato da BSE (particelle di cervello).

Il gruppo ha osservato che, in linea con quanto stabilito in un altro parere precedente sulle farine di pesce, il rischio che i pesci stessi contraggano la BSE tramite mangimi a base di prodotti ematici potenzialmente contaminati da BSE è remoto. Tuttavia il gruppo ha affermato che potrebbe insorgere un rischio per la salute umana o animale nel caso in cui sangue bovino infetto da BSE sia riciclato nei mangimi destinati all’alimentazione bovina in modo diretto (emoderivati di origine bovina somministrati ai bovini) o indiretto (farine di pesce prodotte da pesce alimentato recentemente con emoderivati di origine bovina contaminati da BSE e somministrate ai bovini). La normativa UE vieta il riciclaggio intraspecie (ad es. bovini a bovini o ovini a ovini) di sangue o altre proteine animali.

Inoltre il gruppo ritiene che l’aggiunta di sangue bovino ai mangimi per pesci avrebbe un effetto indesiderato, in quanto potrebbe rendere gli attuali metodi di analisi meno idonei a distinguere tra sangue e altri sottoprodotti vietati di origine bovina presenti nei mangimi, come i materiali specifici a rischio (SRM), in cui rientrano cervello e midollo spinale bovino e altri tessuti bovini potenzialmente infettati da BSE.

Tale parere dell’EFSA è stato chiesto dalla Commissione europea a seguito della pubblicazione di una relazione della European Animal Protein Association in cui si sostiene la reintroduzione di globuli rossi bovini in polvere (spray dried) nei mangimi destinati ai pesci di allevamento.

[1] BSE - encefalopatia spongiforme bovina / TSE - encefalopatie spongiformi trasmissibili
[2] Il gruppo ha osservato che, nonostante il titolo reciti “risk assessment of the use of bovine spray dried red cells in feeds for fish” (valutazione del rischio derivante dall’uso di globuli rossi di origine bovina in polvere (spray dried)), il composto ematico comprenderebbe anche globuli bianchi e piastrine.
[3] Opinion of the Scientific Panel on biological hazards (BIOHAZ) on BSE risk from dissemination of brain particles in blood and carcass following stunning
[4] Le farine di pesce sono un integratore altamente proteico prodotto a partire da scarti dell’industria ittica o da pesce non adatto al consumo umano. Oggi, nel quadro delle misure di controllo delle TSE, la somministrazione di farine di pesce ai ruminanti è illegale nell’Unione europea. All’inizio del 2007 è stato adottato un parere dell’EFSA sul rischio di TSE derivante dalla somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti farine di pesce: Aggiornamento scientifico sul rischio di TSE derivante dalla somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti farine di pesce
[5] Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 273: 1-95.