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Organizzazioni degli Stati membri competenti ad assistere l’EFSA nei suoi compiti

Oltre 300 università, istituti, enti governativi, enti pubblici e altre organizzazioni scientifiche formano al momento una rete di enti attivi negli Stati membri nei settori pertinenti al mandato EFSA.

L'EFSA promuove i rapporti tra tali organizzazioni attraverso il coordinamento di attività comuni, lo scambio di informazioni, lo sviluppo e l'attuazione di progetti scientifici congiunti. Questo lavoro di rete rafforza ulteriormente la condivisione delle competenze e delle migliori prassi in tali settori scientifici.

Le organizzazioni degli Stati membri accreditate presso l’EFSA (“competenti”) svolgono vari compiti di affiancamento alle sue attività, compresi i lavori preparatori ai pareri scientifici, l'assistenza scientifica e tecnica, la raccolta di dati e l'individuazione di rischi emergenti. Alcuni di questi compiti possono ricevere supporto finanzio tramite l’assegnazione di contributi.

Solo organizzazioni che figurino sull’Elenco delle organizzazioni competenti (noto anche come "Elenco di cui all’art. 36") sono ammesse a ottenere contributi finanziari. L'istituzione di tale elenco è richiesta ai sensi dell'articolo 36 del regolamento istitutivo dell'EFSA.

Nel 2019 l'elenco delle organizzazioni competenti è stato rivisto applicando un nuovo processo e un nuovo strumento.

L'elenco viene tenuto costantemente aggiornato. I Paesi che possono designare organizzazioni da inserire nell’elenco sono gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia.

Qui di seguito troverete le risposte ad alcune delle domande più frequenti. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio punto nazionale di raccordo con l’EFSA o punto focale o anche l’EFSA stessa (cooperation.article36 [at] efsa.europa.eu (cooperation[dot]article36[at]efsa[dot]europa[dot]eu)).

Domande frequenti

1. Cosa sono le "organizzazioni competenti"?

Il termine trae origine dall'articolo 36 del regolamento istitutivo dell'EFSA (regolamento 178/2002), motivo per cui questi enti sono noti anche come "organizzazioni di cui all'articolo 36".

Le organizzazioni possono essere considerate competenti se:

  • sono attive in settori che rientrano nell’ambito di competenza dell'EFSA;
  • soddisfano una serie di criteri di ammissibilità, garantendo ad esempio indipendenza e competenza scientifica; e
  • sono designate dal rispettivo Stato membro a venire incluse nell'elenco delle organizzazioni competenti.

2. In che modo un'organizzazione viene designata da uno Stato membro?

Le organizzazioni che soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti nelle modalità di esecuzione (Regolamento 2230/2004) possono essere designate dagli Stati membri a essere incluse nell'elenco. I cosiddetti punti focali nazionali EFSA assistono le rispettive organizzazioni nazionali nel processo di designazione. Il consiglio di amministrazione dell'EFSA aggiorna periodicamente l'elenco delle organizzazioni competenti basandosi sulle proposte degli Stati membri.

3. Come viene aggiornato l'elenco?

L'elenco delle organizzazioni competenti viene costantemente aggiornato dal consiglio di amministrazione dell'EFSA. L'obiettivo è quello di mantenere l'elenco aggiornato e utile per il lavoro di rete, includendo nuove organizzazioni designate dagli Stati membri e rimuovendo quelle che sono state ritirate.

I punti focali nazionali dell'EFSA coadiuvano e facilitano la gestione dell'elenco a livello nazionale.

4. Qual è il ruolo del “punto focale” nell'aggiornamento della lista?

I punti focali hanno il compito di agevolare e assistere nella gestione dell'elenco delle organizzazioni competenti a livello nazionale.

In particolare, i punti focali nazionali dell'EFSA si tengono in contatto con organizzazioni e altri soggetti pertinenti del proprio Paese per:

  • mantenere contatti attivi con la rete di organizzazioni competenti;
  • raccogliere informazioni su un'organizzazione, per consentire il controllo di conformità a livello nazionale;
  • facilitare il controllo di conformità a livello nazionale;
  • coadiuvare la procedura di designazione a livello nazionale;
  • contattare l'EFSA per supervisionare il processo di aggiornamento dell'elenco delle organizzazioni competenti per il proprio Paese.

5. Quali le tempistiche per l'aggiornamento dell'elenco?

L'inserimento di nuove organizzazioni nell'elenco è autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'EFSA, che si riunisce solitamente quattro volte all'anno. Nuove designazioni o modifiche sostanziali intervenute nelle organizzazioni devono essere inviate all'EFSA dalla rappresentanza permanente del Paese in questione o dalla missione presso l'UE a Bruxelles almeno un mese prima della riunione del consiglio di amministrazione.

Le organizzazioni possono aggiornare i propri recapiti direttamente online.

6. Cosa deve fare un’organizzazione se vuole far parte della lista?

Un'organizzazione interessata ad aderire alla lista deve contattare il proprio punto focale nazionale, che spiegherà qual è la procedura.

I recapiti dei punti focali sono disponibili sul sito web dell'EFSA qui.

7. Cosa deve fare un’organizzazione competente presente sulla lista se intervengono cambiamenti organizzativi al suo interno?

Se ci sono modifiche alle organizzazioni presenti nell'elenco, i rispettivi punti focali vanno informati immediatamente. Il punto focale verificherà il tipo di modifiche richieste e coadiuverà l'avvio delle procedure del caso.