Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (GMO) in relazione alla clausola di salvaguardia invocata dall’Ungheria ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE
Hans Christer Andersson, Detlef Bartsch, Hans-Joerg Buhk, Howard Davies, Marc De
Loose, Michael Gasson, Niels Hendriksen, John Heritage, Sirpa Kärenlampi, Ilona
Kryspin-Sørensen, Harry Kuiper, Marco Nuti, Fergal O’Gara, Pere Puigdomenech, George
Sakellaris, Joachim Schiemann, Willem Seinen, Angela Sessitsch, Jeremy Sweet, Jan
Dirk van Elsas and Jean-Michel Wal.
Acknowledgment
The GMO Panel wishes to thank Achim Gathmann for his contribution to the draft
opinion.
No abstract available
Sintesi
Il 20 gennaio 2005, l’Ungheria invocava la clausola di salvaguardia ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE per vietare temporaneamente la coltivazione della linea autorizzata di mais geneticamente modificato MON 810 sul proprio territorio. Il 27 gennaio 2005, le autorità ungheresi sottoponevano alla Commissione un elenco dettagliato di motivazioni corredato della documentazione a sostegno dei provvedimenti adottati nello Stato membro.
Con lettera in data 8 aprile 2005, la Commissione europea provvedeva pertanto a richiedere il parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) al fine di stabilire la conformità delle motivazioni e dei documenti presentati dalle autorità ungheresi relativamente all’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE. All’EFSA veniva inoltre richiesto di valutare se le nuove informazioni potessero influenzare la valutazione dei rischi ambientali, sulla base delle informazioni esistenti nonche` delle nuove conoscenze scientifiche.
Successivamente alla disamina delle prove presentate dalle autorità ungheresi, il gruppo dell’EFSA di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (gruppo GMO) è pervenuto alla conclusione che non sussistono nuove informazioni che incidano sulle prove scientifiche relative al rischio per la salute umana e l’ambiente tali da invalidare la valutazione dei rischi relativa alla linea di mais geneticamente modificato MON 810, effettuata ai sensi della direttiva 90/220/CEE (abrogata dalla direttiva 2001/18/CE, del 17 ottobre 2002), e quindi giustificare un divieto di coltivazione della predetta qualità di mais geneticamente modificato in Ungheria. Al fine di agevolare un’esaustiva valutazione dei rischi identificati, il gruppo GMO raccomanda vivamente agli Stati membri di invocare la clausola di salvaguardia supportandola con un’idonea valutazione dei rischi e corredandola di nuovi dati scientifici adeguati ad essere sottoposti ad un puntuale scrutinio scientifico.
GMOs, maize, health, environment, Directive 2001/18/EC. Zea mays, MON 810, Hungary, safeguard clause, human

